Cosa è la protezione del minore?

In linea di principio i genitori sono responsabili per i loro figli. Ci sono però anche adulti e genitori che non possono assumersi al 100% questa responsabilità. In questo caso interviene l’Autorità regionale di protezione (ARP) o il giudice civile per le questioni matrimoniali (separazione, divorzio dei genitori) per garantire la protezione del minore. La sua competenza, in questi casi, è quella di prevedere misure adeguate. Le decisioni sottostanno ad una determinata procedura e possono essere verificate da un tribunale.

Presupposti per una misura

Le misure di protezione del minore rappresentano sempre un intervento nel diritto e nella libertà delle persone interessate. Sono dunque permesse solo in presenza di determinati presupposti. In caso di bambini, il bene del minore deve essere in pericolo. Inoltre la misura deve essere proporzionata, corrispondere alle disposizioni stabilite dalla legge, ed essere decretata nel contesto di una procedura giuridicamente corretta.

Bene di un minore in pericolo

Il bene di un minore comprende tutti gli elementi che sono importanti per il bene e lo sviluppo di un minore. Tali elementi sono per esempio la scuola, l’alimentazione, le relazioni e i contatti sociali, la protezione da pericoli, il movimento e la salute. Di principio i genitori sono responsabili per il bene dei loro bambini. Se invece il bene del minore è messo seriamente in pericolo da determinate circostanze e i genitori, dopo aver beneficiato di consulenza e offerte di sostegno volontarie non vi pongono rimedio, l’ARP, rispettivamente il giudice civile, deve valutare una misura. Una misura non deve però mai rimpiazzare la responsabilità dei genitori, ma completarla e sostenerla.

Con il crescere del minore, la sua opinione è da considerare sempre di più. Quando il minore compie 18 anni, tutte le misure di protezione vengono revocate.

Proporzionalità e sussidiarietà

Le misure di protezione del minore devono essere proporzionate. In altre parole queste misure non devono essere troppo deboli o forti. Per esempio una misura può essere decretata solo se non esiste un’altra misura adeguata che inciderebbe meno nei diritti della persona interessata. Se la persona interessata riesce a procurarsi l’aiuto sufficiente (per esempio in famiglia o presso offerte volontarie di consulenza), non vanno decretate misure statali.

Consiglio:

se possibile cerchi il sostegno nella sua famiglia. Dimostri all’ARP, rispettivamente al giudice civile, di aver riconosciuto il problema e che la sua famiglia la aiuta e che non ha bisogno di altro aiuto. In occasione di colloqui con l’ARP, il giudice civile o con il curatore, si faccia accompagnare da questi membri della famiglia.

 
 

Lo scopo di una misura è sempre il bene del minore interessato. Gli interessi di terzi (per esempio dei genitori) possono essere considerati solo fino ad un certo punto. Nella protezione dei minori non si tratta mai di colpe o punizioni.

Diritto di protezione dei minori

Il diritto di protezione dei minori è retto dal Codice Civile Svizzero (CCS). Le leggi cantonali completano queste disposizioni. I diritti fondamentali sono iscritti nella Costituzione federale.

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